Vogliamo affrontare qui il tema delle deroghe introdotte in un periodo difficile come questo per la redazione dei bilanci 2020, ossia:
-
la sospensione delle quote di ammortamento (o variazione del metodo di ammortamento)
-
la non necessaria riduzione del capitale per perdite
La sospensione delle quote di ammortamento:
Gli effetti del Covid sulla salute, sul turismo e sull’economia generale sono ormai chiari a tutti, ma che effetti ha provocato la pandemia sulle strutture produttive? No, non stiamo parlando di imprese in difficoltà economiche, stiamo proprio parlando degli impianti di produzione. Questi ultimi infatti, a causa dell’obbligata riduzione della produzione o delle chiusure forzate, hanno avuto un grado di utilizzo inferiore rispetto a quello rappresentato dalla loro ordinaria quota di ammortamento.
Quindi come fare?
Proprio in tal senso è intervenuto il legislatore. Con il Decreto Agosto (DL 104/2020) prima, e con la Legge di Bilancio 2021 poi, è stata prevista la possibilità di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Attenzione: ci sono alcuni limiti e condizioni da rispettare se si sceglie questa strada:
-
quanta quota sospendere,
-
come gestire l’ammortamento non dedotto;
-
attenzioni contabili nel patrimonio netto,
-
informazioni obbligatorie,
- impatti fiscali…
Se vuoi approfondire il tuo caso specifico, non esitare a contattarci o a richiedere una consulenza on line!
In seguito all’introduzione della possibile deroga sono sorti molti dubbi, a cui la bozza del documento interpretativo dell’OIC 9 ha dato risposta.
Vi segnaliamo i principali temi trattati:
-
Acquisti effettuati nel corso del 2020;
-
Sospensione parziale della quota di ammortamento;
-
Il caso di impossibilità a prolungare la vita utile del bene;
-
Variazione del metodo di ammortamento: come comportarsi;
La non necessaria riduzione del capitale per perdite
Un’ulteriore deroga introdotta dal legislatore si riferisce alla disapplicazione degli articoli 2446, 2447,2482-bis e ter, 2484 e 2545 del codice civile. Tale deroga era già stata prevista dal Decreto Liquidità (DL 23/2020), ed è stata poi modificata dalla Legge di Bilancio 2021.
Vediamo di seguito cosa prevede la deroga e che modifiche sono state introdotte in seguito alla Legge di Bilancio 2021.
Le deroghe previste:
-
Nel caso in cui l’impresa chiuda con una perdita di importo superiore a un terzo del capitale sociale e vi sia l’impossibilità di ridurla a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, non sarà necessario ridurre il capitale in proporzione alle perdite stesse (artt.2446, 2482-bis c.c.).
-
Nel caso invece di perdite superiori a un terzo del capitale sociale che lo portano al di sotto del minimo legale, non sarà necessario deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento fino al minimo previsto per legge, o la trasformazione della società (artt.2447 e 2482-ter c.c.)
-
Visto quanto sopra riportato, non operano le cause di scioglimento della società per perdite al di sotto del minimo legale per Spa, Sapa, Srl e società cooperative (artt.2484 e 2545-duodecies c.c.).
Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2021:
Visto il perdurare della pandemia e della difficile situazione economica in cui si trovano le imprese, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto delle modifiche a quanto già previsto dal Decreto Liquidità. In particolare, la portata temporale della norma è stata ampliata (anche per l’anno successivo) e la gestione materiale delle eventuali perdite (entro e oltre il terzo del capitale) è stata resa più flessibile.
È infine importante sottolineare la necessità di una particolare attenzione contabile, nella gestione delle perdite maturate in questi periodi: devono essere compilati appositi prospetti ed effettuate apposite annotazioni in Nota Integrativa.
Deroghe, incentivi, agevolazioni…nel corso di questo complesso anno sono state introdotte davvero tantissime novità e conoscerle tutte non è per niente semplice.
Se vuoi quindi rimanere sempre aggiornato su temi come questi o approfondirne alcuni, contattaci o prenota una consulenza online!
0 commenti