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“Decreto Ristori” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Nov 2, 2020 | Aziende e professioni, Fisco e contabilità | 0 commenti

Cosa prevede il Decreto Ristori?

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28/10/2020 il Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 c.d. “Decreto Ristori”.

Il Decreto prevede agevolazioni per i soggetti esercenti attività di impresa esclusivamente nei settori oggetto delle nuove restrizioni, inoltre è richiesto che la partita IVA risulti attiva alla data del 25/10/2020.

L’elenco delle attività oggetto del presente provvedimento è contenuto nell’Allegato 1 del “Decreto Ristori”. A titolo non esaustivo si ricordano i seguenti: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi.

Quali sono le principali misure di ristoro?

Relativamente alle principali misure di ristoro si segnalano:

all’art. 1 la previsione di un nuovo contributo a fondo perduto;

all’art. 8 un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

ART. 1 Contributo a fondo perduto

Riproposizione

L’art. 1 del “Decreto Ristori” prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno avuto un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno i 2/3 nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tale condizione è la stessa richiesta dal precedente decreto n 34/2020 all’art. 25 (guarda il nostro intervento video).

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 sempreché il loro codice attività principale sia riportati nell’Allegato 1 al “Decreto Ristori”.

Come ottenerlo?

I soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, per intenderci quello che scadeva il 13/08/2020 e che non l’abbiano restituito perché non spettante, si vedranno erogato il nuovo contributo automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale già utilizzato in precedenza.

I soggetti che non hanno presentato la precedente istanza di contributo a fondo perduto dovranno presentare apposita istanza utilizzando il medesimo modello e le medesime modalità previste dal precedente decreto. Tali soggetti potrebbero essere, ad esempio, quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla precedente agevolazione ma non da questa.

Quanto spetta?

L’ammontare del contributo dipende dal codice attività prevalente esercitato. Nella tabella di cui all’Allegato 1, le percentuali da applicare alla differenza di fatturato variano dal 100% al 400%.

Semplificando, nel caso di attività di bar il moltiplicatore è pari al 150%. Se per il precedente contributo spettavano 2.500 €, dati dall’applicazione del 20% alla differenza di corrispettivi 2020 rispetto al 2019, il nuovo contributo sarà pari a € 3.750 (=2.500 x 150%).

Si ricorda che nel precedente decreto le percentuali per determinare il contributo spettante erano le seguenti:

  • 20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% se superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
  • 10% se superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

Per i soggetti che non ne avevano beneficiato in precedenza, l’ammontare è determinato sulla base dei criteri stabiliti per il precedente contributo a fondo perduto applicando, alla differenza di fatturato (aprile 2020 rispetto ad aprile 2019), le percentuali sopra riportate.

Si precisa che il “nuovo” contributo a fondo perduto non prevede più il limite di 5 milioni di euro per ricavi/compensi. Pertanto lo scaglione del 10% sarà applicato ai ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro.

In ogni caso, l’importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Da ultimo si segnala che il “Decreto Ristori” ha previsto la possibilità di allargare la platea dei beneficiari a ulteriori codici ATECO da individuare con apposito decreto.

ART. 8 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Riproposizione

Alle le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 del “Decreto Ristori”, e quindi solo alle attività che hanno subito un restringimento dal nuovo provvedimento, spetta un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda pagati con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Leggi il nostro approfondimento per i mesi di marzo e aprile.

Chi può ottenerlo?

Il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (2019).

La nuova previsione ha eliminato la soglia massima di 5 milioni di euro prevista dall’articolo 28 del decreto legge 34/2020, oltre la quale non era possibile ottenere il credito di imposta. Si precisa che in ogni caso tale soglia non rilevava per alberghi, terme, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator.

Per espressa previsione dell’art. 8, le regole per accedere al bonus sono le medesime individuate dal precedente decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si riepilogano si seguito:

  • riduzione del fatturato nel mese per il quale si calcola il credito di imposta di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019. Tale riduzione non è richiesta per chi ha avviato l’attività dal 2019 e per chi ha sede in un comune con stato calamitoso già in essere al 31 gennaio 2020.
  • pagamento del canone su cui spetta il credito di imposta entro il 2020.

In considerazione del calo di liquidità che potrebbe verificarsi nei mesi di novembre e dicembre per effetto delle chiusure imposte, tale ultima condizione potrebbe generare non poche difficoltà in termini diritto ad ottenere il credito di imposta.

A tal proposito sarebbe auspicabile un intervento in sede di conversione del Decreto Legge prevedendo la possibilità di slittare nel 2021 il pagamento dei canoni relativi all’ultimo trimestre 2020.

A quanto ammonta il credito di imposta?

L’ammontare del credito di imposta è pari al 60% del canone di locazione (ridotto al 30% per affitti di azienda e prestazioni complesse comprensive anche dell’uso di un immobile non abitativo).

Come in precedenza, è prevista la possibilità di cedere il credito di imposta al proprietario dell’immobile o dell’azienda.

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