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Retrofront sui fringe benefit nelle auto aziendali ad uso promiscuo

Feb 27, 2020 | Fisco e contabilità | 0 commenti

Il maxiemendamento alla legge di Bilancio 2020 ha cambiato le regole del gioco che erano state proposte: calo della percentuale per le auto green, questa è la regola alla base della nuova proposta della misura. 

Per le auto aziendali utilizzate a uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020 infatti, verrà applicata una percentuale diversa rispetto a quella attualmente in vigore, che terrà conto delle emissioni di CO2 delle auto. 

Ma vediamo meglio cosa cambierà.

ATTUALE DISPOSIZIONE:

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolati sulla base del costo chilometrico di esercizio, che è desumibile dalle tabelle dell’ACI. 

PRIMA VERSIONE, POI RIVISTA: 

Tassazione integrale del fringe benefit.

SECONDA VERSIONE, POI AMPLIATA: 

Tassazione in base alle emissioni delle auto, ecco qui introdotta la componente “green”. 

ULTIMA VERSIONE: 

Per i veicoli di nuova immatricolazione utilizzati a uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a partire dal 1°luglio 2020, è prevista l’applicazione di una percentuale pari al 25% SE le emissioni di CO2 dell’auto non superano i 60g/km.

Rispetto alle versioni precedenti è stata quindi ridotta la percentuale ed è stata mantenuta la componente green della disposizione. A tutto questo c’è tuttavia un ma. La percentuale applicata infatti, aumenta nel caso in cui le emissioni dei veicoli superino i 60g/km:

  • Veicoli con emissioni comprese tra i 61 g/km e i 160 g/km: 30%
  • Veicoli con emissioni comprese tra 161 g/km e 190 g/km: 40% per il 2020 e 50% dal 2021
  • Veicoli con emissioni superiori a 191 g/km: 50% per il 2020 e 60% dal 2021.

Resta infine importante sottolineare che, tutti gli autoveicoli utilizzati ad uso promiscuo sulla base di contratti stipulati prima del 30 giugno 2020, restano indenni a questa nuova disposizione. Su questi ultimi infatti si continuerà ad applicare la percentuale del 30%.

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