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Cashback vs lotteria degli scontrini

Gen 7, 2021 | Aziende e professioni | 0 commenti

Con il prolungarsi della pandemia Covid-19 le famiglie sono messe sempre più alle strette: moltissimi sono in cassa integrazione e bar, ristoranti e commercianti spesso registrano un incasso che non permette nemmeno di pagare le spese fisse. In un contesto così complesso allora, perchè non approfittare degli aiuti messi a disposizione dallo Stato? Stiamo parlando in particolare, in questo caso, dei temi ormai diventati all’ordine del giorno, ossia cashback e lotteria degli scontrini.

Il cashback

Cos’è:

Trattasi di una delle novità introdotte al Piano Italia Cashless, previsto dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto n.156 del 24 novembre 2020. È sostanzialmente un sistema che permette di ricevere il rimborso in denaro di una quota parte degli acquisti effettuati solo con mezzi di pagamento elettronici e presso esercizi commerciali fisici (non online quindi) in un certo periodo di riferimento.

Lo scopo dell’introduzione è stato senza dubbio quello di aiutare i commercianti in questo difficile periodo, ma anche di proseguire la lotta all’evasione fiscale disincentivando l’uso del contante.

A chi  rivolto e i casi di esclusione:

L’iniziativa è rivolta alle persone private (cioè che non acquistano per qualsiasi forma di attività d’impresa, arte o professione), maggiorenni e residenti in Italia.

Sono invece escluse le seguenti casistiche: gli acquisti realizzati fuori dal territorio nazionale, quelli effettuati online, le operazioni presso gli ATM (come ricariche telefoniche), i bonifici effettuati tramite SSD (cioè quelli diretti su conto corrente), le operazioni relative a pagamenti ricorrenti con addebito su carta o conto e i pagamenti effettuati presso gli esercenti che non dispongono di un Aquirer Convenzionato (ossia il soggetto che ha concluso un accordo con l’esercente per utilizzo dei sistemi di pagamento elettronico, es.Amerinca Express, Nexi, Pagobancomat, Poste Italiane ecc. ).

Periodo di riferimento:

Il Governo ha previsto un primo periodo sperimentale, il c.d. Extra Cashback di Natale, dall’8 al 31 dicembre 2020. Seguiranno poi altri tre semestri: dal 1°gennaio al 30 giugno 2021, dal 1°luglio al 31 dicembre 2021 e dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Come aderire al cashback

Da cosa si parte:

Prima di tutto è necessario scaricare l’ultima versione aggiornata dell’App IO o registrarsi sugli altri sistemi messi disposizione dai c.d. Issuer Convenzionati. Questi ultimi sono i soggetti, come ad esempio American Express, Banca Sella, Nexi Pay, Satispay, che forniscono un sistema (app o siti di e-banking) per aderire al programma.

Per accedere all’app IO è tuttavia necessario avere un codice SPID o una carta d’identità elettronica con codice PIN e utilizzo dell’app Cie ID. La persona interessata può attivare il codice SPID in modo gratuito o a pagamento sul sito di uno dei gestori di identità abilitati, come Poste ID, Aruba.it ID, TIM ID, Infocert ID ecc.

Dati richiesti:

Per partecipare occorre fornire: il codice fiscale (che verrà rilevato in automatico in caso di utilizzo dell’app IO), gli strumenti di pagamento con cui verranno effettuati gli acquisti e l’IBAN del conto corrente presso cui verrà erogato il rimborso. In tal senso è opportuno sottolineare che non è necessario avere un conto corrente a tutti gli effetti; è infatti sufficiente usare delle carte conto dotate di IBAN (che è ciò che conta ai fini dell’iniziativa).

Soffermiamoci ora un attimo sull’inserimento dei mezzi di pagamento:

  • Devono essere inseriti nell’App IO cliccando sulla sezione “Portafoglio”. Il bancomat verrà riconosciuto automaticamente dal sistema indicando la banca di appartenenza, mentre dovranno essere inseriti manualmente i dati relativi alle carte di debito o di credito.

  • Deve essere esplicitamente attivato il sistema Cashback per ogni strumento di pagamento aggiunto alla sezione “Portafoglio”.

  • Non si possono registrare carte di altre persone.

  • Sono necessari dei tempi tecnici per il riconoscimento dei sistemi di pagamento; questi ultimi saranno infatti disponibili per il Cashback solo dalle 00:01 del giorno successivo all’attivazione.

  • Vi potrebbe essere l’impossibilità di registrare alcuni strumenti nell’App (che è in fase di ultimazione e perfezionamento). Ad oggi sono accettate carte di debito e di credito, bancomat, carte prepagate, carte fedeltà e app di pagamento (come Satispay o Bancomat pay).

La spesa e il rimborso

Per poter ottenere il rimborso è necessario effettuare almeno 10 acqusiti SENZA importo minimo nel periodo sperimentale, ossia dall’8 al 31 dicembre e 50 acquisti per ogni semestre dei tre successivi.

Sono previsti due tipi di rimborso:

  1. Rimborso percentuale: viene riconosciuto nella misura del 10% per ogni acqusito. Sono ammessi rimborsi per un importo massimo di 150 euro per ogni periodo previsto dal programma, ossia dall’8 al 31 dicembre e poi nei vari tre semestri successivi. Le transazioni di importi superiori a 150 euro concorrono solo fino a 150 euro e quindi il rimborso massimo per ogni singola transazione è di 15 euro (10% di 150).
  2. Rimborso speciale (il c.d. Super Cashback): al termine di ogni semestre del progrmma (e quindi NON alla fine del periodo sperimentale), verranno rimborsati, in modo forfettario, i primi 100.000 aderenti che hanno effettuato il maggior numero di transazioni.

Il rimborso verrà erogato direttamente nell’IBAN registrato nell’App IO. Tale rimborso è previsto a febbraio 2021 per gli acqusti effettuati nel periodo sperimentale ed entro i 60 giorni successivi per i tre ulteriori semestri previsti.

Iniziativa differente è invece la LOTTERIA DEGLI SCONTRINI. È importante innanzitutto sottolineare che l’adesione al programma Cashbak NON comporta in automatico la partecipazione alla lotteria degli scontrini e viceversa. Vediamo ora di cosa si tratta.

Cos’è:

È un’iniziativa grazie alla quale, con un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli e dell’Agenzia delle Entrate, gli scontrini relativi ad acqusiti effettuati con mezzi elettronici di pagamento, presso esercizi commerciali al minuto, verranno trasformati in biglietti virtuali della lotteria. Ciò è possibile attraverso la presentazione del c.d. codice lotteria agli esercenti, con la possibilità quindi di vincere premi in denaro settimanalmente, mensilmente e annualmente. Per ogni euro speso da un soggetto privato italiano e residente in Italia presso un esercizio commerciale fisico infatti, verrà generato un biglietto virtuale della lotteria, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni spesa di importo pari o anche superiore a 1.000 euro. L’iniziativa partirà il 1°febbraio 2021 (e non più il 1°gennaio 2021 per effetto del DL 183/2020, il c.d. “Milleproroghe”).

Sono tuttavia esclusi: gli acquisti online, gli acquisti nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, gli acquisti per i quali viene presentato il codice fiscale ai fini della detrazione o deduzione fiscale, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e quelli dove i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria.

Il codice lotteria

Per ottenere il codice, che è INDISPENSABILE per la partecipazione alla lotteria, sarà sufficiente inserire il proprio codice fiscale nella sezione “Partecipa ora” del Portale Lotteria. A questo punto si genererà automaticamente il codice lotteria, che il consumatore presenterà all’esercente al momento dell’acquisto. Gli esercenti che si rifiuteranno di acquisire il codice lotteria dei consumatori, potranno essere segnalati direttamente da questi ultimi, a partire dal 1°marzo 2021, in un’apposita sezione del portale Lotteria.

I premi e le estrazioni

Inizialmente erano previsti due diversi tipi di estrazione a seconda del metodo di pagamento: estrazioni “ordinarie”, relative ad acquisti effettuati in contanti ed estrazioni “zerocontanti”, relative ad acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici. Successivamente invece, con la Legge di Bilancio 2021 (L. 30/12/2020 n.178), è stata introdotta la possibilità di partecipare alla lotteria solo con acquisti effettuati con mezzi elettronici.

Le estrazioni e i premi sono i seguenti:

  • settimanali: 15 estrazioni da 25.000 euro;

  • mensili: 10 estrazioni da 100.000 euro;

  • annuali: 1 estrazione per un importo di 5 milioni.

Le estrazioni settimanali si effettueranno ogni giovedì, considerando il periodo da lunedì a domenica della settimana precedente. Le estrazioni mensili invece si effettueranno ogni secondo giovedì del mese.

Riscossione dei premi

Le vincite verranno erogate con bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile.

In caso di vincita, sia al consumatore che all’esercente, verrà inviata una PEC o una raccomandata AR. Nel primo caso il vincitore, entro 90 giorni dalla ricezione della PEC, dovrà comunicare la modalità di pagamento scelta. Nel secondo caso invece il vincitore, sempre entro 90 giorni, dovrà recarsi presso l’ufficio dei monopoli di competenza territoriale per farsi riconoscere e per comunicare la modalità di pagamento.

Superati i 90 giorni non sarà più possibile reclamare i premi. Questi ultimi concorreranno a formare il premio annuale.

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