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Decreto cura Italia: un aiuto a tutti, anche all’editoria

Gen 18, 2021 | Aziende e professioni, Fisco e contabilità | 0 commenti

Con il DL 18/2020, ossia il Decreto Cura Italia, e con il successivo Decreto Rilancio, sono state introdotte alcune importanti novità in merito al BONUS PUBBLICITÀ.

Facciamo un po’ di chiarezza in questo mare di provvedimenti introdotti anche a causa del Covid-19.

Innanzitutto cerchiamo di capire di cosa si sta parlando: nel 2018 è stato introdotto un credito d’imposta pari al 75% sugli investimenti pubblicitari incrementali rispetto al precedente esercizio, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Per ottenere il Bonus pubblicità, era quindi necessario che gli investimenti superassero almeno dell’1% gli stessi investimenti effettuati nell’esercizio precedente.

Ma cosa è cambiato nel 2020? Le novità sono duplici:

  1. Il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati (non è più necessario l’incremento minimo dell’1% rispetto al precedente esercizio); la base di calcolo è quindi il valore dell’intero investimento effettuato nel 2020 e non il valore incrementale;
  2. È possibile presentare la “comunicazione per l’accesso” nel periodo che va dall’1 al 30 settembre, con l’indicazione dei dati relativi agli investimenti da effettuare o effettuati nell’anno agevolato. Le comunicazioni presentate dall’1 al 31 marzo (date originarie) resteranno valide e il calcolo del credito d’imposta verrà adeguato automaticamente, ma esse potranno comunque essere sostituite con un nuovo invio a settembre.

Da quest’anno possono quindi beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti che hanno effettuato nel 2020 investimenti inferiori al 2019 o che non hanno proprio effettuato investimenti in tale esercizio;
  • i soggetti che hanno iniziato la loro attività (e quindi hanno iniziato a investire nella pubblicità) nel 2020.

Ma quali sono le spese ammesse?

Il Bonus pubblicità è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e (solo per il 2020) anche nazionali, analogiche o digitali iscritte al ROC, purché non partecipate dallo Stato e per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali e quotidiani periodici online o stampati in formato cartaceo, registrati presso il Tribunale o il ROC e dotati di un Direttore responsabile.

È importante ricordare che è necessaria un’attestazione delle spese, che deve essere rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità (art.35 e 3 Dlgs.241/97) o da coloro che esercitano la revisione legale.

Vediamo ora gli aspetti maggiormente formali.

Come sopra anticipato, dal 1 al 30 settembre dovrà essere presentata la comunicazione telematica per l’accesso al credito relativo al 2020 ( si segnala però che alla data in cui stiamo scrivendo -21/9- non sono stati rilasciati ancora i moduli di controllo ed è quindi ancora impossibile trasmettere la domanda).

Verrà quindi stilato un primo elenco di soggetti che hanno richiesto il credito e l’importo teoricamente fruibile. In seguito, e in particolare dall’ 1 al 31 gennaio 2021, dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva, per attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso sono stati effettivamente realizzati. A questo punto verrà pubblicato, sul sito del Dipartimento, l’elenco definitivo dei soggetti ammessi alla fruizione del Bonus pubblicità. L’importo del credito concesso sarà ricalcolato ripartendo tra tutti gli aventi diritto, come sopra individuati, le risorse rese disponibili a questo titolo dalla legge (si ricorda che il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è soggetto ai limiti degli aiuti “de minimis”).

Tale credito potrà essere utilizzato solo in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6900.

Aggiornato al 22 settembre 2020.

Nuove modifiche introdotte:

Rispetto a quanto sopra riportato, occorre sottolineare alcune modifiche introdotte in capo alle disposizioni relative al bonus pubblicità 2020.

La prima modifica applicata si riferisce alle percentuali da considerare per la determinazione del bonus. Il 25 novembre 2020, è stata infatti pubblicata sul sito del governo “Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, l’elenco di tutti i soggetti che sono stati ammessi al bonus e il relativo importo concesso e teoricamente fruibile. L’aspetto che salta agli occhi e che differisce da quanto previsto inizialmente, è la percentuale applicata sull’ammontare delle spese sostenute dai richiedenti il bonus. A causa infatti dell’ampliamento della platea dei soggetti che possono richiedere il bonus, il governo ha dovuto fare i conti con un numero di richieste nettamente superiore ai fondi stanziati, che comunque erano pari a 85 milioni (50 milioni per investimenti su giornali quotidiani e periodici, anche online e 35 milioni per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche).

Nuove percentuali applicate agli investimenti sostenuti

La normativa, come previsto dall’art.4 del D.P.C.M. 90/2018, stabilisce che, “Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione  delle stesse tra i beneficiari  in  misura  proporzionale  al credito di imposta astrattamente spettante..”. È stato così necessario modificare le percentuali di riparto che sono ora pari a:

  • 14,8% per investimenti su stampa
  • 6,5% per investimenti su TV e radio
  • Una percentuale da l 6,5% al 14,8% per investimenti su entrambi i canali

Nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione sostitutiva

Ulteriore modifica introdotta, è la data entro cui i soggetti ammessi al bonus dovranno confermare la prenotazione effettuata fino al 30 settembre 2020 (o quella ugualmente valida effettuata fino al 31 marzo 2020). La c.d. dichiarazione sostituiva, con cui vengono confermati gli investimenti effettivamente sostenuti nel 2020, dovrà essere presentata dal 08/01/2021 al 08/02/2021 (e non più fino al 31/01/2021).

Aggiornato al 18 gennaio 2021.

 

 

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